- Il credito d'imposta si applica al gas naturale utilizzato per scopi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
- Il credito è basato sulle spese effettive sostenute per l'acquisto del gas naturale, escludendo eventuali costi aggiuntivi relativi a trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura.
- Il credito d'imposta spetta alle imprese residenti, anche di nuova costituzione, nonché agli enti commerciali e non che esercitano attività commerciali.
- Il credito si applica anche all'acquisto di gas utilizzato come carburante per i motori, ma esclude le imprese che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL).
- Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale nel secondo trimestre 2023.
- Il credito deve essere calcolato sulla base dei consumi effettivi, non possono essere considerati consumi stimati o fatturati anticipatamente.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione del debito d'imposta attraverso il modello F24, utilizzando i servizi on-line messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre 2023.
- Il credito d'imposta è reddito non imponibile e non incide sul calcolo delle altre detrazioni o componenti negativi ai fini fiscali.
- Sono stati stabiliti codici specifici per la compensazione del credito d'imposta e il termine per l'utilizzo dei crediti decorre dal raggiungimento dei requisiti di ammissibilità.