Sede legale 011 8127899 r.a.

Emendamenti al decreto Bollette - 16 Maggio 2023 - Rottamazione e stralcio mini-cartelle anche per i tributi locali gestiti direttamente o affidati a terzi

Dal Quotidiano IPSOA - Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale



Tregua fiscale estesa anche ai tributi degli enti territoriali: con un emendamento al decreto Bollette, gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) con l'adozione di un apposito atto (normativo per le Regioni e deliberativo per gli enti locali), da approvare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2023, possono prevedere l'applicazione della rottamazione quater e dello stralcio delle mini cartelle anche per i tributi locali gestiti direttamente ovvero affidati a terzi.

In sede di conversione del decreto Bollette ( D.L. n. 34/2023) è stato aggiunto l'art. 17-bis il cui intento è quello di applicare le agevolazioni di cui all’art. 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge di Bilancio 2023, oggi applicabili solo nel caso di carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche nel caso in cui gli enti territoriali, per i propri tributi, provvedono direttamente o affidano il recupero a soggetti iscritti nell'Albo di cui all'  art. 53D.Lgs. n. 446/1997.


L'estensione delle sanatorie fiscali

Il comma 1 dell'art. 17-bis dispone che “gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo […] possono prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione degli istituti disciplinati dall'  articolo 1, commi 227 e 229-bis, della  legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dall'articolo 1, comma 231, della medesima legge”.
In virtù di ciò, gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) con l'adozione di un apposito atto (normativo per le Regioni e deliberativo per gli enti locali), da approvare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  D.L. n. 34/2023, possono prevedere l'applicazione degli istituti disciplinati dall'  art. 1, commi 227 e 229-bislegge n. 197/2022, nonché dall'art. 1, comma 231, della medesima legge.
La novità normativa, come si vedrà, non sarà di facile applicazione. Sarà opportuno che nel seguito dei lavori parlamentari si facciano alcune correzioni.


Stralcio debiti fino a 1.000 euro art. 1, comma 227,  legge n. 197/2022) Il comma 227 stabilisce che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali (sono compresi, quindi, gli enti territoriali), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'  art. 30, comma 1,  D.P.R. n. 602/1973; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Nel testo del comma 227 si fa espresso rimando ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
Nel caso di riscossione diretta da parte dell'ente territoriale non c'è alcun affidamento a terzi. Pertanto, il periodo indicato, “dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”, è da intendersi riferito agli atti di riscossione emessi dagli enti territoriali in detto periodo?
E come la mettiamo con l'avviso di accertamento esecutivo emesso dagli enti territoriali?
Lo stesso ragionamento vale anche nel caso in cui l'intera gestione dei tributi locali (liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso) sia affidata a un iscritto nell'Albo. Infatti, in questo caso non c'è l'affidamento della sola riscossione, ma l'intera gestione del tributo.
L'ente locale può affidare a un iscritto all'Albo la sola riscossione dei tributi. In tal caso, ai fini dell’estensione della sanatoria occorre vedere il contratto di affidamento e se in quest'ambito ci sia l'affidamento per ogni singolo carico.


Stralcio debiti fino a 1.000 euro: estensione del ventaglio delle opzioni praticabili
Il comma 229-bis dispone che gli enti creditori indicati dal comma 227 (tra questi gli enti territoriali) che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare - con le medesime forme - un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall’annullamento automatico (disposto dal comma 226) essi stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Nel Dossier predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati/Senato è chiarito che “in sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):
- se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
- in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.
Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege (come da normativa attualmente vigente), ovvero di disapplicarlo del tutto (giusto comma 227) con rimessione in termini al 31 marzo 2023, ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente con provvedimento da adottare entro il medesimo termine del 31 marzo 2023”.
Naturalmente, l'opzione si riferisce ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”.
Valgono, quindi, le riflessioni fatte per il comma 227.


Rottamazione cartelle esattoriali art. 1, comma 231,  legge n. 197/2022)
Il comma 231 dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il comma successivo, il 232, disciplina le modalità e i termini del pagamento.
La rottamazione si riferisce ai “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.
Anche in questo caso valgono le riflessioni fatte per il comma 227.


La rottamazione dei debiti tributari degli enti territoriali

I commi da 2 a 5 dell'art. 17-bis disciplinano la rottamazione dei debiti tributari degli enti territoriali.
Con il provvedimento, innanzi visto, con il quale si prevede l'applicazione dell'art. 1, comma 231, gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.


Sospensione termini prescrizione e decadenza

Viene stabilito che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.


Che succede in caso in mancato, insufficiente o tardivo versamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.


Norme applicabili

Si applicano il comma 240, in quanto compatibile, e i commi 246 e 247 dell'  art. 1 della  legge n. 197 del 2022.


Attuazione delle disposizioni nelle Autonomie speciali

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni dell'art. 17-bis avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.


Efficacia dei provvedimenti degli enti locali

Le deliberazioni adottate dagli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'  art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.