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Da FNC e CNDCEC - 03 Giugno 2020 Ore 21:07

Decreti Covid-19: l'analisi dei Commercialisti

Con un nuovo documento di ricerca Consiglio Nazionale e Fondazione Nazionale dei COmmercialisti analizzano le novità fiscali dei decreti sull’emergenza da Covid-19, dal decreto Cura Italia al decreto Liquidità, fino al decreto Rilancio. Si tratta della quarta versione del documento già pubblicato lo scorso 18 marzo, 15 aprile e 29 aprile, aggiornato ora con le novità del decreto Rilancio e con i chiarimenti di prassi.
Le principali novità dei decreti sull’emergenza da Covid 19 (Cura Italia, Liquidità e Rilancio) sono state analizzate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CNDCEC.
Il documento “Le misure fiscali dei decreti sull’emergenza da Covid-19 (D.L.Cura Italia n. 18/2020 convertito e D.L.Liquidità n. 23/2020 e D.L.Rilancio n. 34/2020)” approfondisce in vari capitoli le misure adottate: dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali e di misure a sostegno della liquidità di famiglie, al contributo a fondo perduto, al premio ai lavoratori dipendenti, alla cassa integrazione, alle misure in materia di giustizia.
In particolare, si tratta del quarto aggiornamento del documento pubblicato il 18 marzo, il 15 aprile e il 29 aprile, con cui è stata effettuata già una analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da Covid-19.


Le misure fiscali

Per quanto riguarda le misure fiscali, il decreto Cura Italia prevede la sospensione di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale, norme che sono state successivamente integrate, e in parte modificate, dagli articoli da 18 a 26 del D.L.n. 23/2020, nonché dalla legge di conversione del decreto Cura Italia, nonché dal D.L. n. 34/2020, rendendo il quadro complessivo ancora più articolato. Nel loro insieme, infatti, le misure approvate adottano criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale tra loro diversificati che rendono l’applicazione delle stesse oltremodo complessa, anche da parte di professionisti che, come i commercialisti, hanno competenze specifiche e sono “allenati” a confrontarsi con la farraginosità della normativa fiscale.
Quanto alla rimessione in termini per i versamenti, il decreto Cura Italia ha previsto un’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga nella sostanza risulta senz’altro inefficace a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Il decreto Liquidità ha stabilito che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 60 del decreto Cura Italia, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Quanto alla sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, si dispone la sospensione di alcuni versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 per numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza, nonché della gestione di fiere ed eventi.
In particolare, per i soggetti richiamati dalla norma, è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:
- versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 30 giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, i versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il comma 4 dell’art. 61 del decreto Cura Italia, così come modificato, da ultimo, dal decreto Rilancio, ha provveduto ora a prorogare al 16 settembre 2020 il termine per l’effettuazione, anche mediante il sostituto d’imposta, dei versamenti delle predette ritenute non operate, prevedendo altresì la facoltà di applicare la medesima rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020), già prevista per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria.
L’art. 62 del decreto Cura Italia prevede ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei versamenti, operanti tuttavia con alcune limitazioni soggettive riferite, in questo caso, al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attività commerciale esercitata).
Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;
- trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ai sensi dell'art. 62, comma 3, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA in scadenza fra l’8 e il 31 marzo 2020 si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
In tema di sospensione di versamenti tributari e contributivi, per quanto concerne i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 (e, quindi, ferme restando le precedenti disposizioni relative ai versamenti in scadenza nel mese di marzo) l’articolo 18 del decreto Liquidità ha previsto una nuova disciplina che, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, riconosce la sospensione dei termini a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese precedente a quello oggetto di sospensione rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
In particolare, è stato previsto che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:
- ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
- trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

- IVA


Le novità del decreto Rilancio

Il decreto Rilancio introduce agevolazioni ai fini dei versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive per le imprese e i lavoratori autonomi, rispettivamente, con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (quindi, nel 2019 per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare).
Quanto all’oggetto dell’agevolazione, non sono dovuti:
- il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura del 40% (prevista dall’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001) ovvero del 50% (prevista dall’art. 58, D.L. n. 124/2019) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti in indicati.
Per quanto concerne l’esonero dalla prima rata di acconto, va posta nella dovuta evidenza la previsione secondo cui l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Come precisato dalla relazione illustrativa, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
In tema di rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, il decreto Rilancio rimedia alla mancata sospensione dei versamenti delle somme risultanti dai c.d. “avvisi bonari” da parte sia del decreto Cura Italia sia del successivo decreto Liquidità. L’art. 144 del decreto Rilancio opera, infatti, una rimessione in termini per i versamenti, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto n. 34/2020), relativi alle somme chieste mediante le comunicazioni di irregolarità, o iscritte a ruolo, in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Inoltre viene disposta la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento (anche in forma rateale) in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di:
- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi fuori udienza e in udienza;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi ipocatastali, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.
Inoltre, la norma in oggetto proroga al 16 settembre 2020 anche il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti elencati in precedenza e agli atti definibili per acquiescenza ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Analoga proroga al 16 settembre 2020 viene disposta per i versamenti delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relative all’acquiescenza e alle definizioni agevolate di cui alla pace fiscale.


Altre misure

Per sostenere i soggetti colpiti dal Coronavirus è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA. Il contributo viene riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il decreto Rilancio prevede anche una serie di misure a favore della capitalizzazione delle società di capitali aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
Inoltre sono stati previsti incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, incrementando al 110 per cento l’aliquota della detrazione.
Uno specifico credito d’imposta è stato previsto anche per l’adeguamento degli ambienti di lavoro rispetto alle misure necessarie.
Con il decreto Rilancio, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione viene rafforzato, incrementando la percentuale, il limite e la dotazione del credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del decreto Cura Italia e poi ampliato, quanto alle spese ammissibili, dall’art. 30 del decreto Liquidità.
Si prevede ora un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Oltre all’incremento della misura del credito d’imposta dal 50 al 60%, viene altresì elevato da 20.000 a 60.000 euro il tetto di spesa massima agevolabile per ciascun beneficiario. Di conseguenza, viene adeguato anche lo stanziamento delle risorse a disposizione per il riconoscimento del bonus, che passa da 50 milioni a 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sotto il profilo soggettivo, il nuovo credito d’imposta viene riconosciuto, oltre agli esercenti imprese, arti e professioni, anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Inoltre il decreto Rilancio introduce a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito indicati, introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione è esercitabile in relazione alle seguenti misure:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto Rilancio;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.
In tema di tax credit vacanze, si riconosce ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il periodo di imposta 2020, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi turistici da usufruire sul territorio nazionale. La norma detta le condizioni per avvalersi di tale credito, la cui misura varia a seconda della composizione del nucleo familiare, ed è fruibile in parte, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e in parte, sotto forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
E’ importante anche la previsione di cessioni di una serie di strumenti e di altri dispositivi medici e di protezione individuale si applichi l’aliquota IVA del 5%, tra cui ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tamponi per analisi cliniche.
E’ stato previsto altresì che le cessioni dei questi beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta.
Il documento di CNDCEC e FNC analizza anche altre misure a sostegno della liquidità delle famiglie imprese e lavoratori autonomi, nonché le misure a sostegno dei lavoratori e le misure in materia di giustizia.
A cura della Redazione

CNDCEC-FNC, documento di ricerca 03/06/2020 - Quarto aggiornamento



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